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Libretto d’impianto
Il Responsabile dell'impianto deve provvedere affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato; per gli impianti esistenti e per i componenti già installati provvede il manutentore al primo controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto a partire dal 15 ottobre 2014 (D.M. 10 febbraio 2014.)
Rapporto di controllo e manutenzione
Al termine delle operazioni di controllo e/o manutenzione deve essere redatto un rapporto da rilasciare al proprietario, o chi per esso, che ne deve confermare per iscritto il ricevimento. ( Uni 10683)
Nota: Agli impianti termici per la climatizzazione, alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni del comma 2, art. 2 del D.M. 10 febbraio 2014. Non si deve effettuare il controllo di efficienza energetica
Nota: Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.